Atto con il quale il Papa consente che una persona defunta sia pubblicamente venerata con il titolo di "beato". La beatificazione è un atto preliminare alla canonizzazione, da cui differisce per il suo carattere permissivo e non esecutivo e perché è limitato e non esteso a tutta la Chiesa. Si ha una duplice forma di beatificazione: formale ed equipollente. Questa seconda riguarda persone defunte che già erano venerate come beatificazione da almeno 100 anni prima del decreto di Urbano VIII (1634), il quale riservò esclusivamente alla Santa Sede il diritto di proclamare beati. In questo caso il giudizio della Congregazione dei Riti, confermato dal pontefice, sancisce il fatto del culto "da tempo immemorabile". La beatificazione avviene in base ad un decreto del papa senza celebrazioni di feste nella basilica vaticana. La beatificazione formale comprende rtutte quelle cause di servi di Dio che non ebbero mai culto (dette perciò "de non cultu") per le quali viene istruito un triplice processo informativo dall’ordinario del luogo in cui la persona trascorse la maggior parte della sua vita e morì. Gli atti del processo vengono trasmessi alla Congregazione dei Riti, che discute la causa in varie riunioni. Udito il parere dei consultori, dei prelati, dei cardinali, il papa ordina che si pubblichi il decreto del "Tutto", che consente il culto del nuovo beato, la cui proclamazione avviene poi, nel corso di una cerimonia in forma solenne, nella basilica di san Pietro.